Art. 21 · Direttore esecutivo e personale
Accordo

Art. 21

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Direttore esecutivo e personale

In vigore dal 29 gen 1985
Direttore esecutivo e personale 1) Il consiglio nomina il direttore esecutivo su raccomandazione del comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni di funzione del direttore esecutivo; queste sono equiparabili e quelle dei funzionari di livello corrispondente di organizzazioni intergovernative similari. 2) Il direttore esecutivo è il capo dei servizi amministrativi dell'Organizzazione ed è responsabile dell'esecuzione dei compiti a lui incombenti nel quadro della gestione del presente Accordo. 3) Il direttore esecutivo nomina il personale conformemente al regolamento stabilito dal consiglio. 4) Il direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere interessi finanziari nell'industria caffearia, nè nel commercio o nel trasporto del caffè. 5) Nell'adempimento delle loro mansioni il direttore esecutivo e il personale non sollecitano nè accettano istruzioni da alcun membro, nè da alcuna autorità esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente nei confronti dell'Organizzazione. Tutti i membri s'impegnano a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.
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