Art. 15 · Decisioni del consiglio
Accordo

Art. 15

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Decisioni del consiglio

In vigore dal 29 gen 1985
Decisioni del consiglio 1) Il consiglio adotta tutta le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo. 2) Per tutte le decisioni che il consiglio, a norma dell'accordo, deve adottare a maggioranza ripartita del due terzi, si applica la seguente procedura: a) qualora la proposte non ottenga la maggioranza ripartita dei due terzi per effetto del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori o di uno, due o tre membri importatori, la proposta, se il consiglio così decide a maggioranza dei membri presenti e a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 48 ore; b) qualora, al secondo scrutinio, la proposta non ottenga ancora la maggioranza ripartita dei due terzi, per effetto del voto negativo di uno o due membri esportatori o di uno o due membri importatori, la proposta, se il consiglio così decide a maggioranza dei membri presenti e a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 24 ore; c) qualora nemmeno al terzo scrutinio la proposta ottenga la maggioranza ripartita dei due terzi, per effetto del voto negativo di un membro esportatore o di un membro importatore, la proposta è considerata adottata; d) se il consiglio non rimette una proposta in votazione, essa è considerata respinta. 3) I membri si impegnano ad accettare come obbligatorie tutte le decisioni che il consiglio adotta in applicazione dell'Accordo.
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