Accordo
Art. 10
10 / 71Poteri e funzioni del consiglio
In vigore dal 29 gen 1985
Poteri e funzioni del consiglio
1) Il consiglio, investito di tutti i poteri espressamente conferiti dall'Accordo, dispone dei poteri ed esercita le funzioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo.
2) Il consiglio stabilisce, a maggioranza ripartita dai due terzi, i regolamenti necessari per l'esecuzione dell'Accordo e conformi alle sue disposizioni, e in particolare il proprio regolamento interno e i regolamenti applicabili alla gestione finanziaria dell'Organizzazione e al suo personale il consiglio può contemplare nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni determinate
3) Il consiglio provvede inoltre al sistematico aggiornamento della documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dall'Accordo, e di ogni altra documentazione che esso giudichi opportuna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-10