Art. 2
In vigore dal 13 feb 1985
Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità agli articoli XIV e XVII degli stessi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri SCALFARO, Ministro dell'interno
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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