Art. XVII
Accordo

Art. XVII

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In vigore dal 13 feb 1985
Articolo XVII. 1. Il presente Accordo dovrà essere ratificato; lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo nel più breve tempo possibile a Bonn. 2. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo l'avvenuto scambio degli strumenti di ratifica se in tale data la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale sarà in vigore fra le due Parti del presente Accordo; altrimenti alla stessa data nella quale sarà entrata in vigore la Convenzione. 3. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualsiasi momento, cesserà di essere in vigore sei mesi dopo l'avvenuta denuncia. Cesserà di essere in vigore anche senza apposita denuncia nella data in cui la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale non avrà più effetto tra le Parti del presente Accordo. FATTO a Roma il 24 ottobre 1979 in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica italiana Per la Repubblica Federale Giorgio SANTUZ di Germania Hans ARNOLD Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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