Accordo
Art. XV
15 / 17ad articolo 29 della Convenzione
In vigore dal 13 feb 1985
Articolo XV.
(ad articolo 29 della Convenzione)
Se una delle Parti contraenti denuncia la Convenzione, essa rimarrà in vigore tra loro per altri due anni. Detto termine decorrerà dalla data in cui la denuncia sarà efficace nei confronti delle altre Parti della Convenzione.
Esso sarà tacitamente prorogato di anno in anno a meno che una delle Parti contraenti informi l'altra Parte per iscritto sei mesi prima della scadenza del termine che non acconsentirà ad una ulteriore proroga.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-11;969#art-a-xv