Art. XIV
Accordo

Art. XIV

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In vigore dal 13 feb 1985
Articolo XIV. Il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana ed il Ministero federale della giustizia della Repubblica federale di Germania, in quanto occorra, concorderanno direttamente riunioni di loro rappresentanti allo scopo di assicurare l'uniformità e di risolvere le eventuali difficoltà nell'applicazione della Convenzione e del presente Accordo. Qualora le questioni da esaminare interessino la competenza di altri Ministeri questi saranno invitati a partecipare alle riunioni.
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