Art. XII · ad articolo 21 della Convenzione
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Art. XII

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ad articolo 21 della Convenzione

In vigore dal 13 feb 1985
Articolo XII. (ad articolo 21 della Convenzione) 1. La querela necessaria secondo il diritto dei due Stati, e sporta in tempo utile dalla parte offesa davanti ad un'Autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente, avrà effetto anche nell'altro Stato. Se la querela è necessaria soltanto secondo il diritto dello Stato richiesto, essa può ancora essere sporta entro il termine previsto dalla legge; detto termine comincia a decorrere dalla data in cui la domanda è pervenuta alla Autorità giudiziaria competente per il procedimento penale. La querela avrà effetto anche se presentata ad una Autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente. 2. La domanda deve essere accompagnata: a) da una esposizione dei fatti; b) dall'originale o da una copia autenticata degli atti nonché da eventuali mezzi di prova; c) da una copia delle disposizioni penali applicabili al fatto secondo il diritto dello Stato richiedente. 3. Lo Stato richiesto informerà al più presto possibile lo Stato richiedente dell'esito della domanda; trasmetterà inoltre copia conforme della decisione definitiva. Esaurito il procedimento, gli oggetti ed atti trasmessi saranno restituiti, salvo rinuncia. 4. Se un procedimento penale è stato promosso nello Stato richiesto, le Autorità giudiziarie dello Stato richiedente non potranno più perseguire l'imputato, nè sottoporlo ad esecuzione della pena per lo stesso fatto: a) se un'Autorità giudiziaria ha definitivamente dichiarato di non doversi procedere per ragioni di diritto sostanziale, particolarmente quando è stato rifiutato il rinvio a giudizio o è stato dichiarato il non luogo a procedere contro l'imputato ed il termine per l'impugnazione è scaduto; b) se l'imputato è stata irrevocabilmente assolto; c) se la pena inflitta o la misura di sicurezza ordinata è stata eseguita, condonata o prescritta; d) per il periodo in cui l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza è stata sospesa in tutto o in parte. 5. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo non saranno rimborsate.
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