Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 feb 1985
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli degli atti stessi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 novembre 1984 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia SCALFARO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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