Art. 1
Convenzione

Art. 1

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In vigore dal 6 feb 1985
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese, qui sopra riportato. CONVENZIONE sulla legge da applicare ai cognomi e nomi Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale di Stato Civile, desiderosi di favorire l'unificazione del diritto relativo ai cognomi e nomi attraverso norme comuni di diritto internazionale privato, hanno convenuto le seguenti disposizioni: . 1. I cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è cittadino. A questo solo scopo, le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato. 2. In caso di cambiamento di nazionalità, viene applicata la legge dello Stato della nuova nazionalità.
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