Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 feb 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore, adottata a Bruxelles il 3 giugno 1976.
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