Art. 3
In vigore dal 4 gen 1985
Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per stabilire le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro applicabili alle operazioni di carico, scarico, trasbordo e movimento in genere di merci nell'ambito portuale per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione OIL n. 152, in conformità dei criteri direttivi contenuti nella convenzione stessa.
Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro lo stesso termine, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie per il coordinamento delle attività di vigilanza delle amministrazioni interessate in materia di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle operazioni di cui al precedente comma, al fine di realizzare l'unitarietà e organicità degli interventi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 novembre 1984
PERTINI
CRAXI - ANDREOTTI - SCALFARO -
MARTINAZZOLI - SPADOLINI - CARTA
- ALTISSIMO - DE MICHELIS - DEGAN
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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