Art. 8
Convenzione n. 152Parte III

Art. 8

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In vigore dal 4 gen 1985
. Nel caso in cui un luogo di lavoro presenti dei rischi per la sicurezza o la salute, dovranno essere adottate efficaci misure (recinzione, segnalazione od altri adeguati mezzi, compreso, se necessario, l'arresto del lavoro) allo scopo di tutelare i lavoratori fino ad eliminazione di tali rischi.
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