Convenzione n. 152›Parte III
Art. 8
83 / 126In vigore dal 4 gen 1985
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Nel caso in cui un luogo di lavoro presenti dei rischi per la sicurezza o la salute, dovranno essere adottate efficaci misure (recinzione, segnalazione od altri adeguati mezzi, compreso, se necessario, l'arresto del lavoro) allo scopo di tutelare i lavoratori fino ad eliminazione di tali rischi.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-8-5