Art. 7
Convenzione n. 150Parte V

Art. 7

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In vigore dal 4 gen 1985
. Se le condizioni nazionali lo esigono per soddisfare i bisogni del maggior numero possibile di lavoratori e nella misura in cui tali attività non siano ancora assicurate, ogni Membro che ratifica la presente convenzione dovrà incoraggiare l'estensione, se del caso anche progressiva, delle funzioni del sistema di amministrazione del lavoro in maniera da includervi delle attività che saranno svolte in collaborazione con gli altri organismi competenti e che riguarderanno le condizioni di lavoro e di vita professionale di categorie di lavoratori che, secondo la legge, non sono dei salariati, specialmente: a) gli agricoltori che non impiegano mano d'opera esterna, i mezzadri e categorie analoghe di lavoratori agricoli; b) i lavoratori indipendenti che non impiegano mano d'opera esterna, occupati nel settore non strutturato così come si intende nella prassi nazionale; c) i cooperatori ed i lavoratori delle imprese autogestite; d) le persone che lavorano in un quadro stabilito dall'uso o dalle tradizioni comunitari.
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