Art. 6
Convenzione n. 151Parte III

Art. 6

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In vigore dal 4 gen 1985
. 1. Ai rappresentanti delle organizzazioni riconosciute di pubblici dipendenti dovranno essere accordate facilitazioni in modo da permettere loro di svolgere con rapidità ed efficienza le loro funzioni, sia durante le loro ore lavorative sia al di fuori di esse. 2. La concessione di tali facilitazioni non dovrà pregiudicare l'efficace funzionamento dell'amministrazione o del servizio interessato. 3. La natura e l'estensione di tali facilitazioni dovranno essere determinate in conformità ai metodi menzionati all' della presente Convenzione o con ogni altro mezzo appropriato.
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-6-4