Convenzione n. 149›Parte V
Art. 6
30 / 126In vigore dal 4 gen 1985
.
Il personale infermieristico godrà di condizioni almeno equivalenti a quelle di altri lavoratori del paese interessato, nei seguenti settori:
a) durata del lavoro, inclusi la regolamentazione ed il compenso per le ore straordinarie, le ore scomode o disagiate e per il lavoro a turni;
b) riposo settimanale;
c) congedo annuo pagato;
d) congedo per studio;
e) congedo per maternità;
f) congedo per malattia;
g) sicurezza sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-6-2