Art. 6
Convenzione n. 149Parte V

Art. 6

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In vigore dal 4 gen 1985
. Il personale infermieristico godrà di condizioni almeno equivalenti a quelle di altri lavoratori del paese interessato, nei seguenti settori: a) durata del lavoro, inclusi la regolamentazione ed il compenso per le ore straordinarie, le ore scomode o disagiate e per il lavoro a turni; b) riposo settimanale; c) congedo annuo pagato; d) congedo per studio; e) congedo per maternità; f) congedo per malattia; g) sicurezza sociale.
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-6-2