Convenzione n. 148›Parte II
Art. 6
6 / 126In vigore dal 4 gen 1985
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1. I datori di lavoro sono ritenuti responsabili dell'applicazione delle prescritte misure.
2. Ogni volta che più datori di lavoro svolgano simultaneamente l'attività sul medesimo luogo di lavoro, hanno il dovere di collaborare per l'applicazione delle prescritte misure senza pregiudicare la responsabilità personale di ciascun datore di lavoro per la salute e la sicurezza dei lavoratori impiegati. Nei casi appropriati l'autorità competente prescriverà le procedure generali regolanti le suddette collaborazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-6