Art. 4
Convenzione n. 151Parte II

Art. 4

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In vigore dal 4 gen 1985
. 1. I pubblici dipendenti dovranno godere di un'adeguata protezione contro ogni atto di discriminazione che tenda a pregiudicare la libertà sindacale in materia d'impiego. 2. Tale protezione dovrà applicarsi in particolare a ciò che concerne gli atti aventi il fine di: a) subordinare l'impiego di un pubblico dipendente alla condizione che non s'iscriva ad una organizzazione di pubblici dipendenti o che cessi di far parte di una tale organizzazione; b) licenziare un pubblico dipendente o danneggiarlo in altro modo, a motivo della sua iscrizione ad un'organizzazione di pubblici dipendenti o della sua partecipazione alle normali attività di una tale organizzazione.
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