Convenzione n. 150›Parte V
Art. 4
44 / 126In vigore dal 4 gen 1985
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Ogni Membro che ratifica la presente convenzione dovrà, in maniera adeguata alle condizioni nazionali, agire affinché sia organizzato un sistema di amministrazione del lavoro che funzioni in maniera efficace sul suo territorio e che i compiti e le responsabilità attribuiti a tale sistema siano convenientemente coordinati.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-4-3