Convenzione n. 152›Parte III
Art. 37
112 / 126In vigore dal 4 gen 1985
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1. Comitati di sicurezza e d'igiene in cui siano rappresentati i datori di lavoro ed i lavoratori dovranno essere istituiti in tutti i porti che dispongano di un elevato numero di lavoratori. Se opportuno, tali comitati verranno istituiti anche negli altri porti.
2. Il funzionamento, la composizione e le funzioni dei comitati dovranno essere stabiliti per legge o in altra forma adeguata conforme alla pratica e alle condizioni nazionali dopo consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate e tenuto conto delle condizioni locali.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-37