Convenzione n. 152›Parte III
Art. 31
106 / 126In vigore dal 4 gen 1985
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1. La sistemazione dei terminali per i contenitori e l'organizzazione del lavoro in tali terminali dovranno essere consegnate in modo da garantire, entro i limiti del possibile e del realizzabile, la sicurezza dei lavoratori.
2. Le navi trasportatrici di contenitori dovranno essere attrezzate con mezzi che garantiscano la sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni di imbracatura dei contenitori.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-31