Art. 3
Convenzione n. 152Parte I

Art. 3

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In vigore dal 4 gen 1985
. Ai fini della presente convenzione: a) con il termine "lavoratore" si intende qualsiasi persona che svolga operazioni portuali; b) con l'espressione "persona competente" si intende qualsiasi persona che possiede le conoscenze e l'esperienza richieste per il compimento di una o più funzioni specifiche ed accettabile in quanto tale dalla competente autorità; c) con l'espressione "persona responsabile" si intende qualsiasi persona designata dal datore di lavoro, dal comandante della nave oppure dal proprietario di questa, a seconda dei casi, per assicurare l'esecuzione di una o più funzioni specifiche e che possieda conoscenze ed esperienza sufficienti nonché l'autorità necessaria per poter assolvere convenientemente la o le proprie funzioni; d) con l'espressione "persona autorizzata" si intende qualsiasi persona autorizzata dal datore di lavoro, dal comandante della nave o da persona responsabile, ad assolvere uno o più incarichi specifici, e che possiede le conoscenze tecniche e l'esperienza necessarie; e) l'espressione "attrezzatura di sollevamento" si riferisce a tutte le attrezzature di operazioni portuali, fisse o mobili, utilizzate a terra o a bordo della nave per sospendere, sollevare o calare carichi ovvero per trasferirli da un luogo all'altro sospesi o sollevati; ivi compresi i convogliatori a nastro azionati da forza motrice; f) l'espressione "accessori di operazioni portuali" si riferisce a qualsiasi accessorio per mezzo del quale un carico può essere fissato ad una attrezzatura di sollevamento, ma che non fa parte integrante dell'attrezzatura o del carico; g) il termine "accesso" comprende anche la nozione di uscita; h) il termine "nave" si riferisce a navi, imbarcazioni, pescherecci, chiatte, alleggi e navi-chiatte di qualsiasi categoria, escluse le navi da guerra.
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