Convenzione n. 149›Parte V
Art. 3
27 / 126In vigore dal 4 gen 1985
.
1. Le esigenze di base in materia d'insegnamento e formazione del personale infermieristico ed il controllo di questo insegnamento e di questa formazione saranno previsti dalla legislazione nazionale o dall'autorità o dagli organismi professionali competenti a tale scopo abilitati dalla legislazione nazionale.
2. L'insegnamento e la formazione del personale infermieristico saranno coordinati con l'insegnamento e la formazione dati agli altri lavoratori nel settore della sanità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-3-2