Convenzione n. 152›Parte III
Art. 26
101 / 126In vigore dal 4 gen 1985
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1. In vista di assicurare il reciproco riconoscimento delle disposizioni adottate dai membri ratificanti della presente convenzione per quanto riguarda il controllo, l'esame approfondito, la ispezione e la compilazione dei certificati relativi alle attrezzature di sollevamento ed agli accessori di operazioni portuali facenti parte dell'attrezzatura di una nave e i relativi processi verbali:
a) la competente autorità di qualsiasi membro che ha ratificato la convenzione dovrà designare o comunque riconoscere in qualunque altro modo delle persone od istituzioni nazionali od internazionali competenti incaricate di effettuare i controlli e gli esami approfonditi od altre attività connesse, in condizioni tali che queste persone o istituzioni non continuino ad essere designate o riconosciute solamente qualora svolgano le loro funzioni in modo soddisfacente;
b) qualsiasi membro ratificante la convenzione dovrà accettare o riconoscere le persone od istituzioni designate o altrimenti riconosciute ai sensi del capoverso a) del presente articolo o dovrà concludere degli accordi di reciprocità per quanto riguarda l'accettazione od il riconoscimento, con riserva, in ambedue i casi, che dette persone od istituzioni svolgano le loro funzioni in modo soddisfacente.
2. Nessuna attrezzatura di sollevamento, accessorio di operazioni portuali od altra attrezzatura di operazioni portuali dovrà essere utilizzata se:
a) la competente autorità non è convinta in base ad un certificato di controllo o di esame oppure ad un processo verbale autenticato, a seconda dei casi, che il controllo, l'esame o la ispezione necessaria sia stata effettuata in conformità alle disposizioni della presente convenzione;
b) la competente autorità giudica che l'utilizzazione dell'attrezzatura o accessorio non offre sufficienti garanzie di sicurezza.
3. Il paragrafo 2 del presente articolo non dovrà essere applicato in modo da causare ritardo nel carico o scarico della nave per quanto l'attrezzatura utilizzata possa o no soddisfare la competente autorità.
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