Convenzione n. 152›Parte III
Art. 22
97 / 126In vigore dal 4 gen 1985
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1. Tutte le attrezzature di sollevamento e gli accessori di operazioni portuali dovranno essere sottoposti a controlli eseguiti conformemente alla legislazione nazionale da persona competente prima di essere messi in funzione per la prima volta e dopo che qualsiasi modifica o riparazione importante sia stata effettuata su una parte che possa coinvolgere la sicurezza.
2. Le attrezzature di sollevamento facenti parte dell'attrezzatura di una nave saranno sottoposte ad ulteriori controlli almeno una volta ogni cinque anni.
3. Le attrezzature di sollevamento di banchina saranno sottoposte ad ulteriori controlli agli intervalli prescritti dalla competente autorità.
4. Al termine di ogni controllo dell'attrezzatura di sollevamento o dell'accessorio di operazione portuale eseguito in conformità alle disposizioni del presente articolo, l'attrezzatura o l'accessorio sarà sottoposto ad approfonditi esami e dovrà essere certificato dalla persona che avrà effettuato il controllo.
Storico versioni
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