Art. 18
Convenzione n. 148Parte V

Art. 18

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In vigore dal 4 gen 1985
. 1. La presente Convenzione vincola solo i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore Generale. 2. La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la registrazione, effettuata dal Direttore Generale, delle ratifiche di due Membri. 3. La presente Convenzione successivamente entrerà in vigore per ogni Membro dopo dodici mesi dalla data di registrazione della sua ratifica.
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