Convenzione n. 149›Parte V
Art. 15
39 / 126In vigore dal 4 gen 1985
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1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che, in parte o in tutto, modificasse la presente convenzione e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di un membro della nuova convenzione di modifica comporterebbe di pieno diritto, malgrado l', la denunzia immediata della presente convenzione con riserva che la nuova convenzione modificata sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione modificata, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei membri.
2. La presente convenzione rimarrà in tutti i casi in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i membri che l'abbiano ratificata e che non abbiano ratificato la convenzione modificata.
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