Convenzione n. 150›Parte V
Art. 13
53 / 126In vigore dal 4 gen 1985
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1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione, può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni, dopo la data dell'iniziale entrata in vigore della convenzione, mediante atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e che egli registrerà. La denuncia avrà effetto solo dopo un anno dalla sua registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, passato un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-13-3