Art. 10
Convenzione n. 150Parte V

Art. 10

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In vigore dal 4 gen 1985
. 1. Il personale addetto al sistema d'amministrazione del lavoro dovrà essere composto da persone convenientemente qualificate a svolgere le funzioni loro affidate, che abbiano accesso alla formazione necessaria per l'esercizio di tali funzioni e indipendenti da qualsiasi indebita influenza esterna. 2. Tale personale beneficerà dello statuto, dei mezzi materiali e delle risorse finanziarie necessarie per un efficace esercizio delle sue funzioni.
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