Convenzione n. 151›Parte I
Art. 1
59 / 126In vigore dal 4 gen 1985
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.
CONVENZIONE N. 151
CONVENZIONE
relativa alla protezione del diritto di organizzazione e alle procedure per la determinazione delle condizioni d'impiego nella funzione pubblica
La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 7 giugno 1978 nella sua sessantaquattresima sessione;
Prendendo atto delle disposizioni della Convenzione sulla Libertà sindacale e la Protezione del Diritto sindacale, 1948; della Convenzione sul Diritto di Organizzazione e di Contrattazione Collettiva, 1949; e della Convenzione e della Raccomandazione relativa ai Rappresentanti dei Lavoratori, 1971;
Richiamandosi al fatto che la Convenzione sul Diritto di Organizzazione e di Contrattazione Collettiva, 1949, non contempla talune categorie di pubblici dipendenti e che la Convenzione e la Raccomandazione relativa ai Rappresentanti dei Lavoratori, 1971, si applicano ai rappresentanti dei lavoratori nelle imprese;
Prendendo atto della considerevole espansione delle attività della finzione pubblica in molti paesi e della necessità di relazioni di lavoro tra le autorità pubbliche e le organizzazioni dei pubblici dipendenti;
Constatando la grande diversità dei sistemi politici, sociali ed economici degli Stati Membri come pure delle loro rispettive prassi (ad esempio, per quanto riguarda le rispettive funzioni delle autorità centrali e locali, quelle delle autorità federali, degli Stati federati e delle province, e quelle delle imprese pubbliche e dei diversi tipi di enti pubblici autonomi o semi-autonomi, o per quanto attiene la natura dei rapporti d'impiego);
Tenendo conto dei problemi particolari derivanti dalla delimitazione del campo di applicazione di uno strumento internazionale e dall'adozione di definizioni per gli scopi di questo strumento, a motivo delle differenze esistenti in numerosi paesi tra impiego nel settore pubblico e nel settore privato, come delle difficoltà di interpretazione che si sono presentate riguardo all'applicazione ai funzionari pubblici delle disposizioni pertinenti della Convenzione sul Diritto di Organizzazione e di Contrattazione Collettiva, 1949 e delle osservazioni con cui gli organi di controllo dell'OIL hanno fatto presente a più riprese che certi Governi hanno applicato tali disposizioni in modo tale da escludere larghe fasce di pubblici dipendenti dalla sfera di applicazione della citata Convenzione;
Dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative alla libertà sindacale ed alle procedure di determinazione delle condizioni d'impiego nella funzione pubblica, materia che è contemplata al quinto punto all'ordine del giorno della sessione;
Dopo aver deciso che queste proposte prenderanno la forma di una Convenzione Internazionale,
adotta, questo ventisettesimo giorno di giugno 1978, la Convenzione che segue, che sarà denominata Convenzione sulle Relazioni di Lavoro nella Funzione Pubblica, 1978.
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1. La presente Convenzione si applica a tutte le persone impiegate dalle autorità pubbliche, nella misura in cui non vengono loro applicate delle disposizioni più favorevoli contenute in altre Convenzioni internazionali del Lavoro.
2. La legislazione nazionale determinerà la misura in cui le garanzie previste nella presente Convenzione si applicheranno ai dipendenti di grado elevato le cui funzioni sono generalmente considerate tali da contribuire alla formulazione delle politiche da seguire, o che esplicano compiti direttivi, o a quei dipendenti le cui responsabilità rivestono un carattere di grande riservatezza.
3. La legislazione nazionale determinerà la misura in cui le garanzie previste nella presente Convenzione si applicheranno alle forze armate e di polizia.
Storico versioni
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