Art. 1
Convenzione n. 150Parte V

Art. 1

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In vigore dal 4 gen 1985
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato. CONVENZIONE N. 150 CONVENZIONE relativa all'amministrazione del lavoro: ruolo, funzioni e organizzazione La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 7 giugno 1978 nella sua sessantaquattresima sessione; Richiamandosi ai termini delle vigenti convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro - in particolare della convenzione sull'ispezione del lavoro del 1947, della convenzione sull'ispezione del lavoro (agricoltura) del 1969 e della convenzione sul servizio d'impiego del 1948 - che chiedono la messa in atto di talune attività particolari relative all'amministrazione del lavoro; Considerando che è auspicabile adottare strumenti che formulino direttive relative al sistema d'amministrazione del lavoro nel suo insieme; Richiamando i termini della convenzione sulla politica d'impiego del 1964 e della convenzione sulla valorizzazione delle risorse umane del 1975; richiamandosi pure all'obiettivo della piena occupazione convenientemente remunerata e convinta della necessità di adottare una politica di amministrazione del lavoro che sia tale da permettere il raggiungimento di questo obiettivo e dare efficacia agli scopi delle suddette convenzioni; Riconoscendo la necessità di rispettare pienamente l'autonomia delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori; richiamando in proposito i termini delle vigenti convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro che garantiscono la libertà e i diritti sindacali e di organizzazione e di negoziato collettivo - in particolare la convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948 e la convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo del 1949 - e che vietano qualsiasi atto di ingerenza da parte delle pubbliche autorità tale da limitare questi diritti o, da intralciarne l'esercizio legale; considerando inoltre che le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori svolgono un ruolo essenziale nel raggiungimento degli obiettivi di progresso economico, sociale e culturale; Dopo aver deciso d'adottare alcune proposte relative all'amministrazione del lavoro: ruolo, funzioni e organizzazione, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione; Dopo aver deciso che queste proposte prenderanno la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventisei giugno millenovecentosettantotto, la Convenzione qui di seguito trascritta, che sarà denominata Convenzione sull'amministrazione del lavoro del 1978. . Ai fini della presente convenzione: a) l'espressione "amministrazione del lavoro" indica le attività della pubblica amministrazione nel settore della politica nazionale del lavoro; b) l'espressione "sistema di amministrazione del lavoro" indica tutti gli organi della pubblica amministrazione responsabili o incaricati dell'amministrazione del lavoro - che si tratti di amministrazioni ministeriali o di pubbliche istituzioni, inclusi gli organismi parastatali e le amministrazioni regionali o locali o qualsiasi altra forma di amministrazione decentrata - come pure ogni struttura istituzionale stabilita al fine di coordinare le attività di questi organi e di assicurare la consultazione e la partecipazione dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle loro organizzazioni.
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