Ratifica ed esecuzione delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) numeri 148, 149, 150, 151 e 152 adottate nel corso della 63ª, della 64ª e della 65ª sessione della Conferenza generale.
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) numeri 148, 149, 150, 151 e 152 adottate nel corso della 63ª, della 64ª e della 65ª sessione della Conferenza generale. 129 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione n. 148
parte I CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE.
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Art. 2 ARTICOLO 2. 1. Qualsiasi Membro, dopo consultazioni con le organizzazioni rappresentative Art. 3 ARTICOLO 3. Ai fini della presente Convenzione: a) l'espressione "inquinamento dell'aria" parte II DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 4 ARTICOLO 4. 1. La legislazione nazionale dovrà prescrivere misure da adottare sui luoghi d Art. 5 ARTICOLO 5. 1. Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione l'autorità Art. 6 ARTICOLO 6. 1. I datori di lavoro sono ritenuti responsabili dell'applicazione delle presc Art. 7 ARTICOLO 7. 1. I lavoratori sono tenuti a rispettare le istruzioni di sicurezza per la pre parte III MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE.
Art. 8 ARTICOLO 8. 1. La competente autorità dovrà stabilire i criteri per la determinazione dei Art. 9 ARTICOLO 9. Qualsiasi rischio causato dall'inquinamento dell'aria, dai rumori e dalle vibr Art. 10 ARTICOLO 10. Nel caso che le misure adottate ai sensi dell'articolo 9 non riducano entro i Art. 11 ARTICOLO 11. 1. Lo stato di salute dei lavoratori, esposti o suscettibili di essere espost Art. 12 ARTICOLO 12. L'utilizzazione di processi produttivi, di sostanze, macchinari o materiali - Art. 13 ARTICOLO 13. Tutti gli interessati: a) devono essere informati in maniera appropriata e ad Art. 14 ARTICOLO 14. Tenuto conto delle condizioni e risorse nazionali, dovranno essere adottate m parte IV MISURE DI APPLICAZIONE.
Art. 15 ARTICOLO 15. Nei casi e secondo le modalità stabilite dalla competente autorità, il datore Art. 16 ARTICOLO 16. Ogni Membro dovrà: a) adottare con legge o con altro metodo conforme alla pra parte V DISPOSIZIONI FINALI.
Art. 17 ARTICOLO 17. Le ratifiche formali della presente Convenzione verranno comunicate al Dirett Art. 18 ARTICOLO 18. 1. La presente Convenzione vincola solo i Membri dell'Organizzazione internaz Art. 19 ARTICOLO 19. 1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può, allo scad Art. 20 ARTICOLO 20. 1. Il Direttore Generale del Bureau international du Travail notificherà ad o Art. 21 ARTICOLO 21. 1. Il Direttore Generale del Bureau international du Travail, ai fini della r Art. 22 ARTICOLO 22. Il Consiglio d'amministrazione del Bureau international du Travail, ogni volt Art. 23 ARTICOLO 23. 1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova convenzione sulla revisione Art. 24 ARTICOLO 24. Le versioni francese ed inglese del testo della presente Convenzione fanno ug Convenzione n. 149
parte V DISPOSIZIONI FINALI.
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Art. 2 ARTICOLO 2. 1. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione dovrà, secondo met Art. 3 ARTICOLO 3. 1. Le esigenze di base in materia d'insegnamento e formazione del personale in Art. 4 ARTICOLO 4. La legislazione nazionale preciserà le condizioni alle quali sarà subordinato Art. 5 ARTICOLO 5. 1. Saranno presi dei provvedimenti per incoraggiare la partecipazione del pers Art. 6 ARTICOLO 6. Il personale infermieristico godrà di condizioni almeno equivalenti a quelle d Art. 7 ARTICOLO 7. Ogni membro si sforzerà, se necessario, di migliorare le disposizioni legislat Art. 8 ARTICOLO 8. Le disposizioni della presente convenzione dovranno essere applicate tramite l Art. 9 ARTICOLO 9. Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al direttor Art. 10 ARTICOLO 10. 1. La presente convenzione vincolerà soltanto i membri dell'Organizzazione in Art. 11 ARTICOLO 11. 1. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione, può denunciarla Art. 12 ARTICOLO 12. 1. Il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a Art. 13 ARTICOLO 13. Il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al s Art. 14 ARTICOLO 14. Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Uff Art. 15 ARTICOLO 15. 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che, in part Art. 16 ARTICOLO 16. Le versioni inglese e francese del testo della presente convenzione fanno ent Convenzione n. 150
parte V DISPOSIZIONI FINALI.
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Art. 2 ARTICOLO 2. Ogni Membro che ratifica la presente convenzione può delegare o affidare, ai s Art. 3 ARTICOLO 3. Ogni Membro che ratifica la presente convenzione può considerare talune attivi Art. 4 ARTICOLO 4. Ogni Membro che ratifica la presente convenzione dovrà, in maniera adeguata al Art. 5 ARTICOLO 5. 1. Ogni Membro che ratifica la presente convenzione dovrà prendere delle dispo Art. 6 ARTICOLO 6. 1. Gli organi competenti in seno al sistema di amministrazione del lavoro dovr Art. 7 ARTICOLO 7. Se le condizioni nazionali lo esigono per soddisfare i bisogni del maggior num Art. 8 ARTICOLO 8. Nella misura in cui la legislazione e la prassi nazionali lo permettono, gli o Art. 9 ARTICOLO 9. Nell'intento di assicurare un adeguato coordinamento dei compiti e delle respo Art. 10 ARTICOLO 10. 1. Il personale addetto al sistema d'amministrazione del lavoro dovrà essere Art. 11 ARTICOLO 11. Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Diretto Art. 12 ARTICOLO 12. 1. La presente convenzione vincolerà soltanto i Membri della Organizzazione i Art. 13 ARTICOLO 13. 1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione, può denunciarla Art. 14 ARTICOLO 14. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a Art. 15 ARTICOLO 15. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al S Art. 16 ARTICOLO 16. Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Uff Art. 17 ARTICOLO 17. 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che, in part Art. 18 ARTICOLO 18. Le versioni inglese e francese del testo della presente convenzione fanno ent Convenzione n. 151
parte I SFERA DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Art. 2 ARTICOLO 2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "pubblico dipendente" design Art. 3 ARTICOLO 3. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "organizzazione di pubblici parte II PROTEZIONE DEL DIRITTO DI ORGANIZZAZIONE.
Art. 4 ARTICOLO 4. 1. I pubblici dipendenti dovranno godere di un'adeguata protezione contro ogni Art. 5 ARTICOLO 5. 1. Le organizzazioni dei pubblici dipendenti dovranno godere di una completa i parte III FACILITAZIONI DA ACCORDARE ALLE ORGANIZZAZIONI DI PUBBLICI
DIPENDENTI.
Art. 6 ARTICOLO 6. 1. Ai rappresentanti delle organizzazioni riconosciute di pubblici dipendenti parte IV PROCEDURE DI DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI D'IMPIEGO.
Art. 7 ARTICOLO 7. Misure appropriate alle condizioni nazionali dovranno essere adottate, ove ciò parte V REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE.
Art. 8 ARTICOLO 8. Il regolamento delle controversie derivanti in materia di determinazione delle parte VI DIRITTI CIVILI E POLITICI.
Art. 9 ARTICOLO 9. I pubblici dipendenti dovranno godere, come gli altri lavoratori, dei diritti parte VII DISPOSIZIONI FINALI.
Art. 10 ARTICOLO 10. Le ratifiche formali della presente Convenzione verranno comunicate al Dirett Art. 11 ARTICOLO 11. 1. La presente Convenzione vincola solo i Membri dell'Organizzazione internaz Art. 12 ARTICOLO 12. 1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può, allo scad Art. 13 ARTICOLO 13. 1. Il Direttore Generale del Bureau international du Travail notificherà ad o Art. 14 ARTICOLO 14. Il Direttore Generale del Bureau international du Travail, ai fini della regi Art. 15 ARTICOLO 15. Il Consiglio d'amministrazione del Bureau international du Travail, ogni volt Art. 16 ARTICOLO 16. 1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova Convenzione sulla revisione Art. 17 ARTICOLO 17. Le versioni francese ed inglese del testo della presente Convenzione fanno ug Convenzione n. 152
parte I CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Art. 2 ARTICOLO 2. 1. Qualora le operazioni portuali vengano effettuate in un luogo a traffico ir Art. 3 ARTICOLO 3. Ai fini della presente convenzione: a) con il termine "lavoratore" si intende parte II DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 4 ARTICOLO 4. 1. La legislazione nazionale dovrà prescrivere, in materia di operazioni portu Art. 5 ARTICOLO 5. 1. La legislazione nazionale farà assumere alle persone appropriate - datori d Art. 6 ARTICOLO 6. 1. Si adotteranno misure affinché i lavoratori: a) siano tenuti a non ostacola Art. 7 ARTICOLO 7. 1. Per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, per via d parte III MISURE TECNICHE.
Art. 8 ARTICOLO 8. Nel caso in cui un luogo di lavoro presenti dei rischi per la sicurezza o la s Art. 9 ARTICOLO 9. 1. Tutti i luoghi nei quali si effettuano operazioni portuali e tutte le vie d Art. 10 ARTICOLO 10. 1. Tutte le superfici utilizzate per la circolazione dei veicoli o l'accatast Art. 11 ARTICOLO 11. 1. Corridoi di sufficiente larghezza dovranno essere disposti per permettere Art. 12 ARTICOLO 12. Appropriati e sufficienti dispositivi antincendio dovranno essere disposti pe Art. 13 ARTICOLO 13. 1. Tutte le parti pericolose delle macchine dovranno essere efficacemente pro Art. 14 ARTICOLO 14. Qualsiasi materiale e impianto elettrico dovrà essere costruito, sistemato, u Art. 15 ARTICOLO 15. Quando una nave viene caricata o scaricata da bordo a bordo con un'altra nave Art. 16 ARTICOLO 16. 1. Nel caso in cui si debba provvedere al trasporto per acqua dei lavoratori Art. 17 ARTICOLO 17. 1. L'accesso alla stiva o al ponte merci dovrà essere assicurato: a) da una s Art. 18 ARTICOLO 18. 1. Nessun pannello di stiva nè baglio dovrà essere utilizzato, a meno che non Art. 19 ARTICOLO 19. 1. Si prenderanno adeguate misure per proteggere qualsiasi apertura che possa Art. 20 ARTICOLO 20. 1. Bisognerà adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza a Art. 21 ARTICOLO 21. Qualsiasi attrezzatura di sollevamento, accessorio di operazione portuale e b Art. 22 ARTICOLO 22. 1. Tutte le attrezzature di sollevamento e gli accessori di operazioni portua Art. 23 ARTICOLO 23. 1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 22, tutte le attrezzature di soll Art. 24 ARTICOLO 24. 1. Tutti gli accessori di operazioni portuali dovranno essere regolarmente is Art. 25 ARTICOLO 25. 1. Processi verbali debitamente autenticati, che constatino una sufficiente p Art. 26 ARTICOLO 26. 1. In vista di assicurare il reciproco riconoscimento delle disposizioni adot Art. 27 ARTICOLO 27. 1. Tutte le attrezzature di sollevamento (ad eccezione dell'albero di caricam Art. 28 ARTICOLO 28. Tutte le navi dovranno avere a bordo i piani di allestimento e tutti gli altr Art. 29 ARTICOLO 29. Le piattaforme di carico e gli altri dispositivi analoghi destinati a contene Art. 30 ARTICOLO 30. I carichi non dovranno essere sollevati nè calati se non imbracati od altrime Art. 31 ARTICOLO 31. 1. La sistemazione dei terminali per i contenitori e l'organizzazione del lav Art. 32 ARTICOLO 32. 1. I carichi pericolosi dovranno essere, nelle operazioni portuali, imballati Art. 33 ARTICOLO 33. Si dovranno prendere le dovute precauzioni per tutelare i lavoratori dagli ef Art. 34 ARTICOLO 34. 1. Qualora non si possa assicurare in altro modo una adeguata protezione cont Art. 35 ARTICOLO 35. In previsione d'infortuni, mezzi adeguati, ivi compreso un personale qualific Art. 36 ARTICOLO 36. 1. Ogni membro dovrà stabilire, per via legislativa o per altra via conforme Art. 37 ARTICOLO 37. 1. Comitati di sicurezza e d'igiene in cui siano rappresentati i datori di la Art. 38 ARTICOLO 38. 1. Nessun lavoratore dovrà essere incaricato di eseguire operazioni portuali Art. 39 ARTICOLO 39. Per contribuire alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie Art. 40 ARTICOLO 40. In conformità alla legislazione o prassi nazionali, impianti sanitari e servi parte IV APPLICAZIONE.
Art. 41 ARTICOLO 41. Ogni membro ratificante la presente convenzione dovrà: a) precisare gli obbli Art. 42 ARTICOLO 42. 1. La legislazione nazionale dovrà prescrivere i termini entro i quali le dis parte V DISPOSIZIONI FINALI.
Art. 43 ARTICOLO 43. La presente convenzione è una revisione della convenzione sulla protezione de Art. 44 ARTICOLO 44. Le ratifiche formali della presente convenzione verranno comunicate al Dirett Art. 45 ARTICOLO 45. 1. La presente convenzione vincola solo i membri dell'Organizzazione internaz Art. 46 ARTICOLO 46. 1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione può, allo scad Art. 47 ARTICOLO 47. 1. Il Direttore generale del Bureau international du Travail notificherà ad o Art. 48 ARTICOLO 48. Il Direttore generale del Bureau international du Travail, ai fini della regi Art. 49 ARTICOLO 49. Il Consiglio d'amministrazione del Bureau international du Travail, ogni volt Art. 50 ARTICOLO 50. 1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova convenzione sulla revisione Art. 51 ARTICOLO 51. Le versioni francese ed inglese del testo della presente convenzione fanno ug Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360