Art. 4
In vigore dal 13 nov 1984
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 22.000 milioni in ragione di anno, si provvede con le disponibilità del capitolo 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi, a valere sulle assegnazioni per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7.
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