Convenzione
Art. 29
29 / 30Entrata in vigore
In vigore dal 27 nov 1984
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(Entrata in vigore)
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
a) in Italia:
con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1974;
b) in Austria:
alle imposte prelevate per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1974.
3. Le domande di rimborso o di accreditamenti d'imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1974 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione stessa o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-10-18;762#art-c-29