Art. 29 · Entrata in vigore
Convenzione

Art. 29

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Entrata in vigore

In vigore dal 27 nov 1984
. (Entrata in vigore) 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto: a) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1974; b) in Austria: alle imposte prelevate per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1974. 3. Le domande di rimborso o di accreditamenti d'imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1974 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione stessa o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta.
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