Convenzione
Art. 21
21 / 30Altri redditi
In vigore dal 27 nov 1984
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(Altri redditi)
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano le disposizioni dell' o dell', a seconda dei casi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-10-18;762#art-c-21