Convenzione
Art. 1
1 / 30Soggetti
In vigore dal 27 nov 1984
CONVENZIONE
tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
La Repubblica italiana e la Repubblica austriaca, desiderose di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
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(Soggetti)
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-10-18;762#art-c-1