Art. 1 · Soggetti
Convenzione

Art. 1

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Soggetti

In vigore dal 27 nov 1984
CONVENZIONE tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio La Repubblica italiana e la Repubblica austriaca, desiderose di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni: . (Soggetti) La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
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