Art. 3
3 / 4In vigore dal 5 set 1984
I consorzi di università per il dottorato di ricerca, di cui all'articolo 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere costituiti con non più di cinque università e si attuano con atto convenzionale tra le stesse.
Le università sedi di dottorato di ricerca possono avvalersi dell'opera di singoli docenti appartenenti a sedi anche non consorziate.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-08-13;476#art-3