Art. 6

Art. 6

In vigore dal 20 set 1984
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addì 6 agosto 1984 PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - VISENTINI - GORIA - ROMITA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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