Art. 5

Art. 5

In vigore dal 20 set 1984
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.771 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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