Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 set 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, con allegati, adottato a Ginevra il 27 giugno 1980.
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