Accordo
Art. 58
58 / 58Riserve
In vigore dal 20 set 1984
- Riserve
Nessuna disposizione del presente Accordo, eccetto l', può essere oggetto di riserva.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione nelle date indicate.
FATTO a Ginevra, il ventisette giugno millenovecentoottanta, in un unico esemplare in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-08-06;584#art-a-58