Art. 58 · Riserve
Accordo

Art. 58

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Riserve

In vigore dal 20 set 1984
- Riserve Nessuna disposizione del presente Accordo, eccetto l', può essere oggetto di riserva. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione nelle date indicate. FATTO a Ginevra, il ventisette giugno millenovecentoottanta, in un unico esemplare in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo, tutti i testi facenti ugualmente fede.
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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;584#art-a-58