Art. 56 · Adesione
Accordo

Art. 56

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Adesione

In vigore dal 20 set 1984
- Adesione Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, ogni Stato od ogni organizzazione intergovernativa di cui all' può aderire al presente Accordo secondo le modalità e alle condizioni convenute tra il Consiglio dei governatori e detto Stato o detta organizzazione. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Depositario.
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