Art. 51 · Emendamenti
Accordo

Art. 51

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Emendamenti

In vigore dal 20 set 1984
- Emendamenti 1. a) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte di un Membro viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio di amministrazione il quale rivolge al Consiglio dei governatori le raccomandazioni relative alla proposta. b) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte del Consiglio di amministrazione viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio dei governatori. 2. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza speciale dal Consiglio dei governatori. Entrano in vigore sei mesi dopo l'adozione, a meno che il Consiglio dei governatori non decida altrimenti. 3. Nonostante il paragrafo 2 del presente articolo, qualunque emendamento inteso a modificare: a) il diritto di un Membro a ritirarsi dal Fondo; b) qualunque regola di maggioranza prevista nel presente Accordo; c) i limiti di responsabilità previsti all'; d) il diritto di sottoscrivere o non sottoscrivere azioni di capitale rappresentato da contributi diretti conformemente al paragrafo 5 dell'; e) la procedura di emendamento del presente Accordo, entra in vigore nel momento in cui viene accettato da tutti i Membri. Si reputa che l'emendamento sia stato accettato a meno che un Membro non notifichi per iscritto un'obiezione al Direttore generale entro sei mesi a decorrere dall'adozione dell'emendamento. Tale periodo di sei mesi può, a richiesta di qualunque Membro, essere prolungato dal Consiglio dei governatori al momento dell'adozione dell'emendamento. 4. Il Direttore generale notifica immediatamente a tutti i Membri ed al Depositario gli emendamenti adottati e la data in cui entreranno in vigore.
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