Art. 49 · Soppressione delle immunità, esenzioni e privilegi
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Art. 49

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Soppressione delle immunità, esenzioni e privilegi

In vigore dal 20 set 1984
- Soppressione delle immunità, esenzioni e privilegi 1. Le immunità, esenzioni e privilegi previsti nel presente capitolo vengono concessi nell'interesse del Fondo. Il Fondo può rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunità, esenzioni e privilegi previsti dal presente capitolo quando tale decisione non pregiudichi i suoi interessi. 2. Il Direttore generale ha il potere, che il Consiglio dei governatori può delegargli, e il dovere di togliere l'immunità di un qualunque membro del personale del Fondo, o degli esperti che svolgono incarichi per il Fondo, nel caso in cui l'immunità ostacoli il corso della giustizia e possa essere eliminata senza arrecare danno agli interessi del Fondo.
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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;584#art-a-49