Art. 47 · Privilegi ed immunità di alcune persone
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Art. 47

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Privilegi ed immunità di alcune persone

In vigore dal 20 set 1984
- Privilegi ed immunità di alcune persone Tutti i governatori, amministratori e supplenti, il Direttore generale, i membri del Comitato consultivo, gli esperti che svolgono incarichi per il Fondo ed il personale che non sia quello impiegato al servizio domestico del Fondo; a) godono dell'immunità di giurisdizione nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, a meno che il Fondo non decida di togliere tale immunità; b) se non sono cittadini del Membro in causa, godono, così come i membri conviventi della loro famiglia, delle immunità relative alle disposizioni che limitano l'immigrazione, alle formalità di registrazione degli stranieri, e delle agevolazioni in materia di regolamentazione dei cambi riconosciute da tale Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui è membro; c) beneficiano, per quanto riguarda le agevolazioni di spostamento, del trattamento concesso da ogni Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui è membro.
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