Accordo
Art. 42
42 / 58Immunità in materia di azione giudiziaria
In vigore dal 20 set 1984
- Immunità in materia di azione giudiziaria
1. Il Fondo gode dell'immunità di giurisdizione per quanto riguarda qualsiasi forma di azione giudiziaria, eccezion fatta per le azioni intentate contro di esso:
a) da chi ha dato in prestito fondi che esso ha ricevuto in prestito, per quanto concerne tali fondi;
b) da compratori o portatori di valori che esso ha emesso per quanto concerne tali valori;
c) da sindaci e cessionari che agiscono per conto delle precedenti persone, per quanto concerne le transazioni summenzionate.
Tali azioni possono essere intentate davanti l'organo competente solamente nelle giurisdizioni nelle quali il Fondo ha convenuto per iscritto con l'altra parte di essere giurisdizionalmente soggetto.
Tuttavia, in assenza della clausola che designa il foro, o se un accordo riguardante la giurisdizione di tale organo non viene applicato per ragioni non imputabili alla parte che intenta l'azione contro il Fondo, tale azione può essere portata davanti un competente tribunale nella giurisdizione dove è situata la Sede del Fondo o dove il Fondo ha nominato un agente per poter accettare la notifica o l'avviso di azione giudiziaria.
2. Non possono essere intentate azioni contro il Fondo da parte di Membri, organizzazioni internazionali di prodotto associate, organismi internazionali di prodotto ed i loro partecipanti o da persone che agiscono per conto di essi e che detengono loro crediti salvo nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia le organizzazioni internazionali di prodotto associate, gli organismi internazionali di prodotto ed i loro partecipanti possono ricorrere, per comporre la vertenza con il Fondo, alle procedure speciali descritte dagli accordi conclusi con il Fondo, e se si tratta di Membri, dal presente Accordo e dai regolamenti adottati dal Fondo.
3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i beni e gli averi del Fondo, dovunque si trovino e quali che siano i detentori, sono esenti da perquisizione, da qualunque forma di sequestro, manomissione, pignoramento e da qualunque forma di pignoramento presso terzi, od opposizione ed altra misura giudiziaria volta ad impedire il versamento di fondi o che riguarda o che impedisce l'alienazione di scorte di prodotti di base e warrants di stock, e qualsiasi altro provvedimento provvisorio prima che sia emanata una sentenza definitiva contro il Fondo da parte di un tribunale avente la competenza richiesta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Il Fondo può stabilire con i suoi creditori un limite ai beni ed averi del Fondo che possono essere assoggettati ad un provvedimento di esecuzione a seguito di una sentenza definitiva.
Storico versioni
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