Art. 41 · Statuto giuridico del Fondo
Accordo

Art. 41

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Statuto giuridico del Fondo

In vigore dal 20 set 1984
- Statuto giuridico del Fondo Il Fondo ha piena personalità giuridica e, in particolare, la capacità di concludere accordi internazionali con Stati ed organizzazioni internazionali, di contrattare, acquistare e alienare beni mobili ed immobili, e ha la capacità processuale attiva e passiva.
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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;584#art-a-41