Art. 35 · Cessazione definitiva delle operazioni
Accordo

Art. 35

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Cessazione definitiva delle operazioni

In vigore dal 20 set 1984
- Cessazione definitiva delle operazioni 1. Il Consiglio dei governatori può far cessare le operazioni del Fondo con una decisione adottata con il voto di due terzi del numero totale di governatori che detengono almeno tre quarti dei voti attribuiti. Al momento della cessazione il Fondo cessa immediatamente tutte le attività, escluse quelle necessarie alla realizzazione graduale e alla conservazione degli averi nonché al regolamento degli obblighi. 2. Fino al regolamento definitivo di detti obblighi e alla ripartizione degli averi, il Fondo continua ad esistere e tutti i diritti ed obblighi del Fondo e dei Membri in forza del presente Accordo restano immutati, fermo restando che: a) il Fondo non è obbligato ad adottare disposizioni per il ritiro, a richiesta, dei depositi delle organizzazioni internazionali di prodotto associate conformemente al paragrafo 10 a) dell', nè a concedere nuovi prestiti alle organizzazioni internazionali di prodotto associate, conformemente al paragrafo 10 b) dell'; b) nessun Membro può ritirarsi nè essere sospeso una volta decisa la cessazione definitiva delle operazioni.
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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;584#art-a-35