Accordo
Art. 33
33 / 58Ritiro di organizzazioni internazionali di prodotto associate
In vigore dal 20 set 1984
- Ritiro di organizzazioni internazionali di prodotto associate
1. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata può, con riserva delle modalità e condizioni enunciate nell'accordo di associazione, ritirarsi dall'associazione con il Fondo, fermo restando che deve rimborsare tutti i prestiti in corso ricevuti dal Fondo stesso prima della data in cui entri in vigore il ritiro.
L'organizzazione internazionale di prodotto associata ed i suoi partecipanti continuano in seguito ad essere tenuti a soddisfare solamente le richieste del Fondo precedenti a tale data per quanto riguarda gli obblighi nei confronti del Fondo.
2. Quando un'organizzazione internazionale di prodotto associata cessa di essere associata con il Fondo, questo, dopo che gli obblighi specificati al paragrafo 1 del presente articolo siano stati rispettati:
a) organizza il rimborso dei depositi in denaro e la riconsegna di warrant di stock che detiene per conto dell'organizzazione associata;
b) organizza il rimborso del denaro depositato in luogo e al posto del capitale di garanzia ed annulla il capitale di garanzia e le corrispondenti garanzie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-08-06;584#art-a-33