Art. 16 · Disposizioni generali
Accordo

Art. 16

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Disposizioni generali

In vigore dal 20 set 1984
- Disposizioni generali A) Impiego delle risorse. 1. Le risorse e le "facilities" del Fondo vengono utilizzate esclusivamente per consentirgli di conseguire i propri obiettivi e di assolvere le proprie funzioni. B) Due conti. 2. Il Fondo apre due conti distinti nei quali detiene le proprie risorse; un primo conto, alimentato dalle risorse di cui al paragrafo 1 dell', per contribuire al finanziamento dei dispositivi di stoccaggio di prodotti di base, un secondo conto alimentato dalle risorse di cui al paragrafo 1 dell', per il finanziamento di misure diverse da quelle relative allo stoccaggio nel campo dei prodotti di base, senza che l'unità organica del Fondo sia compromessa. Tale operazione dei conti risulta dagli stati finanziari del fondo. 3. Le risorse di ciascun conto vengono detenute, utilizzate, impegnate, investite o altrimenti alienate separatamente dalle risorse dell'altro conto. Le risorse di un conto non devono essere gravate da perdite o utilizzate per il regolamento di impegni relativi alle operazioni od altre attività dell'altro conto. C) Riserva speciale. 4. Il Consiglio dei governatori costituisce, effettuando dei prelievi sulle entrate del primo conto e deducendo le spese di amministrazione, una riserva speciale non superiore al 10 per cento del capitale rappresentato dai contributi diretti stanziati sul primo conto per far fronte agli impegni relativi ai prestiti del primo conto, come previsto al paragrafo 12 dell'. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Consiglio dei governatori decide a maggioranza speciale come impiegare le entrate nette non destinate alla riserva speciale. D) Poteri generali. 5. Oltre ai poteri conferitigli dalle altre disposizioni del presente Accordo, il Fondo può esercitare i poteri che seguono per quanto riguarda le sue operazioni, purchè l'esercizio di tali poteri sia subordinato ai principi generali di gestione e ai termini del presente Accordo e compatibili con essi: a) Richiedere prestiti ai Membri, alle istituzioni finanziarie internazionali e, per le operazioni del primo conto, sul mercato dei capitali, conformemente alle leggi in vigore nel Paese in cui viene contratto il prestito, con la riserva che il Fondo abbia ottenuto l'approvazione di tale Paese e di ogni Paese nella cui moneta viene contratto il prestito; b) Investire in qualsiasi momento i fondi non necessari alle operazioni in strumenti finanziari che può determinare conformemente alle leggi vigenti nel Paese sul territorio del quale viene operato l'investimento; c) Esercitare qualche altro potere necessario per conseguire i suoi obiettivi e assolvere le sue funzioni e per applicare le disposizioni del presente Accordo. E) Principi generali di gestione. 6. Il Fondo gestisce le operazioni conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dei regolamenti che il Consiglio può adottare secondo il paragrafo 6 dell'. 7. Il Fondo adotta le disposizioni necessarie per assicurarsi che un prestito o donazione che ha concesso o al quale partecipa sia destinato esclusivamente ai fini per i quali il prestito o la donazione sono stati concessi. 8. È chiaramente indicato nel recto di qualsiasi titolo emesso dal Fondo che tale titolo non costituisce impegno alcuno per i Membri, salvo espressa dicitura sul titolo stesso. 9. Il Fondo assicura una ragionevole diversificazione nei suoi investimenti. 10. Il consiglio dei governatori adotta dei regolamenti per l'acquisto di beni e servizi con risorse del Fondo. In generale tali regolamenti devono conformarsi ai principi delle licitazioni internazionali tra fornitori sul territorio dei Membri e devono dare preferenza, a seconda del caso, agli esperti, ai tecnici e ai fornitori dei Paesi in via di sviluppo Membri dei Fondo. 11. Il Fondo crea stretti rapporti di lavoro con istituzioni finanziarie internazionali e regionali e può, per quanto è possibile, stabilire rapporti di lavoro con gli organismi nazionali dei Membri, pubblici o privati, che si occupano di investire fondi di sviluppo in misure di sviluppo in favore dei prodotti di base. Il Fondo può partecipare a un cofinanziamento con tali istituzioni. 12. Per le sue operazioni e nel campo di sua competenza il Fondo coopera con gli organismi internazionali di prodotto e con le organizzazioni internazionali di prodotto associate per tutelare gli interessi dei Paesi in via di sviluppo importatori se questi subiscono un danno derivante dall'adozione di misure prese in relazione al programma integrato per i prodotti di base. 13. Il Fondo gestisce le sue operazioni con prudenza, adotta le misure che reputa necessarie per preservare e salvaguardare le risorse e non compie speculazioni monetarie.
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